Regolamento›Capo III
Art. 49
In vigore dal 19 lug 1927
Le denuncie debbono essere fatte dal proprietario o dal possessore dell'apparecchio.
Le denuncie per trasferimento di proprietà o di possesso debbono essere fatte tanto da chi cede, quanto da chi subentra nella proprietà o nel possesso dell'apparecchio.
Quando l'apparecchio è posto in esercizio dopo una riparazione il proprietario o il possessore dell'apparecchio non sono obbligati alla denuncia se questa sia stata fatta dal riparatore agli effetti dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-49