Regolamento›Capo III
Art. 45
In vigore dal 19 lug 1927
Entro 10 giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di un apparecchio a pressione, il costruttore o il riparatore ne deve dare denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Colui che abbia introdotto nel Regno un apparecchio a pressione deve darne denuncia all'Associazione entro 10 giorni dalla avvenuta introduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-45