RegolamentoCapo II

Art. 43

In vigore dal 19 lug 1927
I recipienti fissi che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti e che non siano assimilabili ai recipienti da impiegarsi per il trasporto di tali gas, sono soggetti, oltre che alla prova idraulica e alla prima visita interna, anche alle altre disposizioni per la tutela dell'incolumità dei lavoratori che potranno essere stabilite dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico suddetto, saranno determinati i tipi fissi di recipienti assimilabili a quelli per il trasporto dei gas.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-43

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