RegolamentoCapo II

Art. 44

In vigore dal 19 lug 1927
Per i recipienti da impiegarsi per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti e per i recipienti fissi ad essi assimilabili, debbono essere applicate norme identiche a quelle stabilite dagli articoli da 3 a 39 del regolamento approvato con decreto Ministeriale del 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1925, per le prove e verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti, fatta eccezione degli , capov. 27, 31, 36, 37 e 38 di detto regolamento e salve le seguenti modificazioni: a) le verifiche previste da detto decreto debbono essere eseguite esclusivamente dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, alla quale gli interessati debbono presentare domanda; b) gli esoneri dalle prescrizioni sulle dimensioni dei recipienti stabilite dall' del citato decreto saranno concessi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione predetta; c) le norme speciali per la deroga agli spessori di recipienti di dimensioni eccezionali di cui all' ultimo capoverso saranno emanate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio tecnico suddetto; d) il nulla osta per l'uso nel Regno di recipienti di fabbricazione estera, di cui all' del citato decreto, sarà rilasciato dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, la quale determinerà altresì le ditte che agli effetti del citato articolo siano da ritenersi notoriamente idonee. Contro le deliberazioni dell'Associazione è dato ricorso al Ministro per l'economia nazionale, ai sensi dell' del presente regolamento; e) le denuncie di cui all' del citato decreto Ministeriale 12 settembre 1925 debbono essere date entro 24 ore all'Associazione predetta ed al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del lavoro) nelle forme stabilite dall'; f) i recipienti per il trasporto di gas compressi a pressione inferiore a 20 kg. per cmq. sono sottoposti a tutte le prove e verifiche periodiche prescritte per i recipienti da impiegarsi per i gas compressi, liquefatti o disciolti, a pressione superiore. Secondo le modalità da stabilirsi è ammessa la dispensa dall'applicazione della precedente disposizione quando debba essere effettuato un breve percorso su via ordinaria per eseguire un trasporto su ferrovia o su linee assimilabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-44

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