Regolamento›Capo II
Art. 35
In vigore dal 19 lug 1927
Per i recipienti di vapore è ammesso l'impiego della ghisa con le limitazioni stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-35