Regolamento›Capo II
Art. 32
In vigore dal 19 lug 1927
Salvo i casi di forza maggiore, il conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni, fermi restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione.
In caso di contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro può, con ordinanza motivata e previa contestazione degli ad debiti e indipendentemente dalle altre sanzioni penali e dalle azioni civili, sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di infortunio, può anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi o revocare l'abilitazione.
Contro i suddetti provvedimenti è dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente.
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