RegolamentoCapo II

Art. 33

In vigore dal 19 lug 1927
In ogni locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto delle principali disposizioni relative agli obblighi dei conduttori, compilato dall'Associazione per il controllo sulla combustione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo