Regolamento›Capo II
Art. 36
In vigore dal 19 lug 1927
Ogni recipiente la cui pressione massima di lavoro sia inferiore di oltre mezzo kg. per cmq. a quella del generatore o dei generatori dai quali riceve il vapore deve essere munito di una valvola di sicurezza il cui diametro non deve essere minore a quello del tubo adduttore del vapore ed in ogni caso non deve essere inferiore a 25 mm.
Tuttavia per le tubazioni molto grandi tale diametro può essere di 100 mm.
La valvola deve essere caricata con un pezzo di un solo peso applicato direttamente se la pressione non supera 1,5 kg. per cmq. e il diametro 25 mm. ovvero anche mediante leva negli altri casi.
Il peso e la lunghezza dei bracci di leva fissati dall'agente tecnico non possono per alcun motivo essere aumentati da altri.
In via eccezionale, quando ne sia dimostrata la necessità ed in seguito ad autorizzazione dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, il caricamento della valvola può farsi con molla diretta e applicata all'estremità di una leva. La corsa della molla determinata all'atto della prova deve essere resa invariabile mediante apposito dispositivo.
L'Associazione predetta può anche esonerare dall'obbligo della valvola di sicurezza o di altri accessori quando, per le elaborazioni che avvengono nel recipiente, il loro funzionamento sia reso impossibile o malsicuro, ed in tal caso prescriverà a garanzia della sicurezza gli altri accessori e le cautele necessarie.
Storico versioni
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