RegolamentoCapo II

Art. 37

In vigore dal 19 lug 1927
Ogni recipiente di vapore, la cui pressione massima di lavoro sia superata di oltre 1/2 per cmq. da quella del generatore o dei generatori dai quali riceve il vapore, deve essere munito di un manometro per il quale valgono le disposizioni dell'. Il manometro può essere collocato direttamente sul recipiente o sul tubo adduttore del vapore, tra la valvola di intercettazione ed il recipiente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-37

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