RegolamentoCapo II

Art. 17

In vigore dal 19 lug 1927
Ogni generatore deve essere munito di un manometro convenientemente collocato e graduato in kg. per cmq. sul quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione effettiva che il vapore non deve oltrepassare. La graduazione del manometro deve spingersi almeno fino ad una volta e mezza ma non oltre il doppio della pressione massima di lavoro ed essere di facile lettura. Qualora le segnalazioni del manometro di un generatore differiscano da quelle del manometro campione per più di un quinto della pressione del bollo, con una massima differenza di un chilogrammo in più o di mezzo chilogrammo in meno, il manometro stesso deve essere riparato o sostituito, Per pressioni inferiori a due atmosfere è ammessa la tolleranza di un quinto di atmosfera. Per ogni generatore o gruppo di generatori in batteria l'utente deve avere un manometro di riserva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-17

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