Regolamento›Capo II
Art. 14
In vigore dal 19 lug 1927
Su ogni generatore di vapore, anche se proveniente dall'estero, deve essere apposta dal costruttore una targhetta visibile durante il funzionamento dell'apparecchio ed indicante:
a) il nome del costruttore;
b) il luogo e l'anno della costruzione;
c) il numero di fabbrica;
d) la pressione per la quale l'apparecchio è stato costruito.
La targhetta deve avere in mezzo un apposito spazio circolare libero del diametro di 52 mm. per l'apposizione del bollo e deve essere inchiodata su di una parte essenziale del generatore; due chiodi di attacco debbono essere di rame, a testa piatta, del diametro di almeno 16 mm. e non sporgenti sul piano della targhetta.
Per i generatori a pareti di spessore inferiore ai 3 mm. la targhetta può essere assicurata alle pareti mediante saldatura purchè presenti ai due estremi due capocchie di stagno del diametro di 16 mm. destinate alla punzonatura, ciascuna delle quali metà deve essere sull'apparecchio e metà sulla targhetta.
In sostituzione di tale targhetta il costruttore ha facoltà di punzonare tutte le indicazioni di cui al comma 1° direttamente su di una parte essenziale visibile dell'apparecchiò.
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