RegolamentoCapo II

Art. 15

In vigore dal 19 lug 1927
Per superficie di riscaldamento si intende la superficie metallica lambita da una parte dai prodotti della combustione e dall'altra bagnata dal liquido. La misurazione deve farsi dalla parte lambita dai prodotti della combustione. Nelle caldaie elettriche la superficie di riscaldamento in metri quadrati è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita, espressa in Kw.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-15

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