RegolamentoCapo II

Art. 19

In vigore dal 19 lug 1927
Per i generatori costruiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la presa di vapore per il manometro deve essere munita di apposito rubinetto di intercettazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-19

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