Regolamento›Capo II
Art. 11
In vigore dal 19 lug 1927
Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, nella fabbricazione dei generatori di vapore debbono essere impiegati materiali aventi i requisiti prescritti, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministrò per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, e quello della Confederazione generale fascista dell'industria.
I materiali prodotti nel Regno da impiegarsi nella fabbricazione dei generatori di cui al precedente comma debbono essere sottoposti a prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione, il quale certificherà i risultati della prova.
Detti risultati saranno, a cura dell'Associazione, successivamente inseriti nel verbale di prima visita interna.
Relativamente ai materiali ed ai generatori di vapore provenienti dall'estero i certificati degli enti collaudatori riconosciuti dai rispettivi Stati ed indicati in apposito elenco, da approvarsi con decreto Ministeriale a norma del primo alinea del presente articolo, sono equipollenti della prova suddetta sempre che si riferiscano a materiali che abbiano i requisiti prescritti.
In difetto dei legali certificati attestanti le qualità del materiale impiegato, nelle verifiche da eseguirsi a norma dell' e seguenti gli agenti tecnici dell'Associazione debbono prendere per base i coefficienti più favorevoli alla sicurezza, inferiori a non meno di un quarto dei valori minimi stabiliti nel decreto Ministeriale di cui al comma 1°, se si tratti di apparecchi completamente nuovi e di nota provenienza, e a non meno di un terzo dei valori predetti per gli usati o di ignota provenienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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