Regolamento›Capo II
Art. 31
In vigore dal 19 lug 1927
Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall' ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni.
Anche gli ispettori del lavoro hanno facoltà di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma.
Qualora il conduttore non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o per negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato infortunio, ovvero abbia comunque posto in pericolo l'incolumità di altri lavoratori, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, può, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge e dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni od anche revocare il certificato di abilitazione.
Contro l'ordinanza del capo circolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente.
Storico versioni
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