Regolamento›Capo II
Art. 28
In vigore dal 19 lug 1927
Quando più generatori posti nel medesimo opificio funzionino in locali separati o distinti, siano pure contigui, per ogni locale deve esservi un conduttore patentato, a meno che sia prescritto un numero maggiore, con ordinanza motivata dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-28