Regolamento›Capo II
Art. 26
In vigore dal 19 lug 1927
I locali in cui trovansi generatori di vapore, oltre a corrispondere alle norme regolamentari generali in materia di igiene sul lavoro, devono essere bene illuminati, di facile ingresso ed egresso e corrispondere alle altre condizioni che saranno prescritte con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-26