Regolamento›Capo II
Art. 30
In vigore dal 15 apr 1956
Con decreto Ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi.
Sono altresì stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-30