RegolamentoCapo II

Art. 25

In vigore dal 19 lug 1927
Le porte dei focolari dei generatori a tubi da acqua devono essere munite di dispositivi che ne impediscano l'apertura in caso di rottura dei tubi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-25

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