Art. 25
RegolamentoCapo II

Art. 25

25 / 114
In vigore dal 19 lug 1927
Le porte dei focolari dei generatori a tubi da acqua devono essere munite di dispositivi che ne impediscano l'apertura in caso di rottura dei tubi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-25