Regolamento›Capo IV
Art. 53
In vigore dal 19 lug 1927
Le verifiche prescritte dal precedente articolo anche se eseguite con esito positivo non esimono i costruttori ed i riparatori di apparecchi a pressione dalle eventuali responsabilità civili e penali relative agli apparecchi da essi costruiti o riparati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-53