Regolamento›Sez. 2
Art. 60
In vigore dal 19 lug 1927
Oltre alle verifiche di cui all' e salvo le norme speciali di cui all', ogni generatore fisso o semifisso o qualsiasi apparecchio proveniente dall'estero, prima di essere posto in funzione, deve subire la prova idraulica sul luogo di impianto.
Sono soggetti altresì alla prova idraulica:
a) gli apparecchi che, sebbene provati anteriormente, formino oggetto di nuovo impianto;
b) gli apparecchi per i quali, in seguito alla visita interna, sia stata riconosciuta la necessità della prova stessa dall'Associazione con provvedimento motivato;
c) gli apparecchi che abbiano avuto uno dei seguenti restauri:
1° applicazione di una o più toppe, la cui superficie complessiva sia superiore ad un quarto di mq.;
2° applicazione di una toppa di qualunque dimensione in una lamiera esposta alla fiamma diretta;
3° applicazione di una toppa che interrompa una chiodatura di una lamiera per un terzo della sua lunghezza totale;
4° applicazione di una toppa all'incontro di più lamiere, cioè comprendente insieme un giunto trasversale ed uno longitudinale del corpo del generatore;
5° cambio di una parte essenziale del generatore;
6° sostituzione di oltre un quarto dei tubi da fumo o da acqua quando tale quarto non sia inferiore a sei tubi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-60