Regolamento›Sez. 2
Art. 61
In vigore dal 19 lug 1927
Gli apparecchi di nuovo impianto devono essere sottoposti alla prova idraulica prima che siano chiusi dalla muratura o da altro rivestimento.
Per le locomobili è in facoltà dell'agente tecnico di eseguire la prova senza far togliere il rivestimento.
Per gli apparecchi chiusi da muratura o da altro rivestimento è in facoltà dell'agente tecnico di esigere che per la prova la muratura o il rivestimento siano in tutto o in parte rimossi, specialmente quando non siano ispezionabili interamente.
Ogni apparecchio deve essere sottoposto a nuova prova idraulica entro dieci anni dalla data in cui sia stata eseguita altra prova idraulica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-61