Regolamento›Sez. 2
Art. 71
In vigore dal 19 lug 1927
Il libretto deve dall'utente essere consegnato al conduttore del generatore o dei recipienti e deve essere ostensibile a richiesta degli agenti tecnici dell'Associazione o degli ispettori del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-71