Art. 71
RegolamentoSez. 2

Art. 71

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In vigore dal 19 lug 1927
Il libretto deve dall'utente essere consegnato al conduttore del generatore o dei recipienti e deve essere ostensibile a richiesta degli agenti tecnici dell'Associazione o degli ispettori del lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-71