Regolamento›Sez. 2
Art. 74
In vigore dal 19 lug 1927
Nella prima attuazione del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale può emanare in materia di prevenzione contro gli infortuni i provvedimenti di sua competenza anche senza il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-74