RegolamentoSez. 2

Art. 74

In vigore dal 19 lug 1927
Nella prima attuazione del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale può emanare in materia di prevenzione contro gli infortuni i provvedimenti di sua competenza anche senza il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo