RegolamentoSez. 2

Art. 77

In vigore dal 19 lug 1927
I certificati di abilitazione alla condotta di caldaie a vapore rilasciati o riconosciuti efficaci agli effetti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, conservano la loro validità. Conservano parimenti la loro validità i decreti di esonero degli apparecchi, rilasciati o riconosciuti efficaci agli effetti del suddetto regolamento, a meno che non contrastino con le disposizioni che saranno emanate in base all',
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-77

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