RegolamentoTitolo II

Art. 82

In vigore dal 19 lug 1927
Il Ministro per l'economia nazionale potrà, sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione, modificare con suo decreto i limiti di esonero indicati nell'articolo precedente, e stabilire nuove o diverse condizioni per la concessione di esonero in relazione ai progressi della tecnica e alle esigenze dell'industria.
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