Regolamento›Titolo II
Art. 87
In vigore dal 19 lug 1927
Deve essere data denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione di ogni apparecchio o impianto anche se esonerato:
a) che sia posto in esercizio;
b) che sia oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso;
c) che abbia subito modificazioni nella sua struttura o nel suo funzionamento;
d) che abbia subito variazioni di luogo o di esercizio.
La denuncia è obbligatoria anche se l'apparecchio o impianto è o sia posto in stato di inattività. È applicabile altresì la norma del secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-87