RegolamentoTitolo II

Art. 89

In vigore dal 19 lug 1927
La denuncia è fatta dal proprietario o dal possessore dell'apparecchio o impianto. Nel caso di cui alla lettera b) dell' è soggetto alla denuncia tanto chi cede quanto chi subentra nella proprietà o nel possesso dell'apparecchio o dell'impianto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-89

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo