Regolamento›Titolo II
Art. 89
In vigore dal 19 lug 1927
La denuncia è fatta dal proprietario o dal possessore dell'apparecchio o impianto.
Nel caso di cui alla lettera b) dell' è soggetto alla denuncia tanto chi cede quanto chi subentra nella proprietà o nel possesso dell'apparecchio o dell'impianto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-89