Regolamento›Titolo II
Art. 94
In vigore dal 20 mag 1930
Le indagini fisiche e chimiche consistono:
a) in analisi dei prodotti della combustione, di regola limitata alla sola ricerca della percentuale di anidride carbonica: però l'agente tecnico potrà, a suo giudizio esclusivo, procedere anche ad analisi supplementari;
b) nella determinazione della temperatura dei prodotti stessi alla fine del circuito di utilizzazione e, quando l'agente tecnico lo ritenga opportuno, anche in altri punti del circuito medesimo;
c) nella constatazione delle condizioni di tiraggio e, sopratutto, nella determinazione di tiraggio differenziale fra punti diversi del ciclo;
d) nell'esame e nello studio delle registrazioni fatte a cura dell'utente e dei dati segnalati dagli apparecchi di controllo esistenti e, ove occorra, verificati.
È in facoltà del direttore della Sezione regionale competente di prescindere da taluna delle indagini di cui ai quattro commi precedenti.
Quando si tratti di motrici termiche, se a stantuffo si faranno rilievi di diagrammi, e calcolazioni relative, se a turbina rilievi di temperatura, di pressioni e di dati interessanti il consumo del combustibile.
Le indagini di cui al presente articolo potranno compiersi senza preavviso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-94