Regolamento›Titolo II
Art. 96
In vigore dal 20 mag 1930
Le operazioni di cui all' saranno compiute una ogni biennio a partire dalla prima visita di constatazione e di verifica generale dell'apparecchio.
È data facoltà all'Associazione nazionale:
a) di abbreviare i periodi di tempo come sopra stabiliti, quando le condizioni di un determinato apparecchio o impianto lo esigano;
b) di prolungare di non oltre due anni i periodi stessi, quando l'apparecchio o l'impianto risulti costruito in conformità alle esigenze della tecnica moderna, termicamente ben condotto e provveduto di apparecchi di segnalazione e di controllo riconosciuti in buono stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-96