RegolamentoTitolo II

Art. 96

In vigore dal 20 mag 1930
Le operazioni di cui all' saranno compiute una ogni biennio a partire dalla prima visita di constatazione e di verifica generale dell'apparecchio. È data facoltà all'Associazione nazionale: a) di abbreviare i periodi di tempo come sopra stabiliti, quando le condizioni di un determinato apparecchio o impianto lo esigano; b) di prolungare di non oltre due anni i periodi stessi, quando l'apparecchio o l'impianto risulti costruito in conformità alle esigenze della tecnica moderna, termicamente ben condotto e provveduto di apparecchi di segnalazione e di controllo riconosciuti in buono stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-96

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo