Regolamento›Titolo II
Art. 97
In vigore dal 19 lug 1927
Gli utenti dovranno predisporre entro il termine fissato, nei punti e nei modi indicati dagli agenti tecnici della Associazione, i fori necessari per le prese dei gas, e all'atto della prova dovranno prestare gli eventuali aiuti richiesti dagli agenti tecnici medesimi.
Gli utenti cureranno anche l'esecuzione di quelle altre prescrizioni dì carattere generale che saranno ritenute utili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-97