RegolamentoTitolo II

Art. 100

In vigore dal 19 lug 1927
L'Associazione nazionale ha la facoltà, agli effetti della continuità e dell'efficacia del controllo, di prescrivere, sentito il Consiglio tecnico, speciali apparecchi di misura o di segnalazione per i diversi impianti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-100

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