Regolamento›Titolo III
Art. 105
In vigore dal 19 lug 1927
Le funzioni di polizia giudiziaria, per quanto riguarda la applicazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni, sono esercitate dagli ispettori del lavoro e dagli agenti tecnici dell'Associazione; per quanto riguarda l'applicazione delle norme sul controllo della combustione, dagli agenti tecnici dell'Associazione suddetta e dai funzionari che saranno all'uopo incaricati dallo stesso Ministro per l'economia nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-105