RegolamentoTitolo III

Art. 106

In vigore dal 19 lug 1927
Gli agenti tecnici non ausiliari della Associazione, per l'esercizio dei compiti loro affidati dal presente regolamento, hanno facoltà di visitare in ogni parte i locali nei quali possano trovarsi apparecchi soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Gli agenti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono contenere le indagini ai processi di lavorazione entro i limiti necessari per l'adempimento del loro compito. Gli agenti tecnici ausiliari possono esplicare soltanto le mansioni che non richiedano indagini sui processi di lavorazione. Tutti gli agenti tecnici dell'Associazione debbono conservare il segreto sopra i processi e sopra ogni altra particolarità di lavorazione, di cui vengano a conoscenza nell'adempimento del loro ufficio, e ciò sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-106

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