Regolamento›Titolo III
Art. 109
In vigore dal 20 mag 1930
Decorso inutilmente il termine di otto giorni dalla scadenza della rata, il consortista è assoggettato alla multa di cent. 6 per ogni lira della somma non pagata.
Per la riscossione della tassa di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi indicati nelle lettere b) e c) del. l' del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, l'Associazione procederà contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, secondo le norme stabilite nel decreto previsto nell'ultimo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-109