RegolamentoTitolo III

Art. 108

In vigore dal 19 lug 1927
Il pagamento della tassa di iscrizione deve farsi da ciascun consortista all'atto della sua iscrizione. Il pagamento della quota annua dovrà effettuarsi per intero entro il primo trimestre dell'anno, secondo apposite ruolo da farsi a cura dell'Associazione. L'utente che abbia ottenuto la dichiarazione di esonero a termini degli , lett. a), e 81 per un apparecchio o impianto sarà liberato soltanto dal pagamento della quota annua, a partire dall'anno successivo a quello della avvenuta dichiarazione di esonero. L'utente di un apparecchio o impianto esonerato a termini degli articoli sopracitati, che per successivo provvedimento sia sottoposto alle prescrizioni del presente regolamento, è tenuto a pagare per intero la quota annua, qualunque sia il momento in cui la dichiarazione di esonero cessa di avere effetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-108

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