RegolamentoTitolo II

Art. 103

In vigore dal 19 lug 1927
Chiunque intenda procedere a nuovi impianti termici dovrà presentare domanda al Consiglio tecnico dell'Associazione corredandola, di un progetto con relazione esplicativa e di disegni e dichiarazioni di garanzie di rendimento e di ogni altro elemento che venisse all'uopo richiesto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-103

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