RegolamentoTitolo III

Art. 104

In vigore dal 19 lug 1927
La vigilanza per l'applicazione del presente regolamento spetta al Ministero dell'economia nazionale, e viene esercitata, per quanto concerne la prevenzione contro gli infortuni, dalla Direzione generale del lavoro, e, per quanto concerne il controllo sulla combustione, dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere. Le funzioni degli organi dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione sono stabilite dallo statuto relativo. La nomina del segretario generale dell'Associazione deve essere approvata dal Ministro per l'economia nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo