Regolamento›Titolo II
Art. 101
In vigore dal 19 lug 1927
Per ottenere la cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore o di motori termici già usati, al fine di impiantarli ed esercitarli nuovamente, il cedente ed il concessionario devono farne domanda, con unico atto, all'Associazione, la quale provvede a provocare il giudizio del Consiglio tecnico in conformità di quanto prescrive l' del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-101