RegolamentoTitolo II

Art. 99

In vigore dal 19 lug 1927
Gli agenti tecnici daranno per iscritto le prescrizioni per evitare perdite non giustificate di calore, in qualsiasi parte dell'impianto, l'utilizzazione non razionale o una cattiva scelta del combustibile, indicando un termine per la esecuzione delle prescrizioni medesime.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-99

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