Regolamento›Titolo II
Art. 99
99 / 114In vigore dal 19 lug 1927
Gli agenti tecnici daranno per iscritto le prescrizioni per evitare perdite non giustificate di calore, in qualsiasi parte dell'impianto, l'utilizzazione non razionale o una cattiva scelta del combustibile, indicando un termine per la esecuzione delle prescrizioni medesime.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-99