RegolamentoTitolo III

Art. 111

In vigore dal 19 lug 1927
Senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso di infortunio; il possessore di un apparecchio che non ne eseguisca la demolizione, ai sensi dell', entro il termine prescritto dall'Associazione è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 2000 o con l'arresto fino ad un mese. Le suddette sanzioni possono essere applicate cumulativamente ed in ogni caso non può essere applicato il beneficio della condanna condizionale. Alle stesse penalità è soggetto colui che faccia funzionare sotto pressione un apparecchio per il quale sia stata concessa, dall'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, l'autorizzazione di esercizio a sensi dell', capov. 2°, del presente regolamento, o per il quale l'Associazione abbia comunicato l'ordine di demolizione, ovvero ceda a qualsiasi titolo detto apparecchio. La contravvenzione alle disposizioni di cui all', penultimo capoverso, sarà, punita con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 o con l'arresto fino ad un mese. Nel caso di recidiva o di maggiore gravità si applicano le disposizioni di cui all' cap. 1° del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1331.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-111

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