Regolamento›Titolo III
Art. 112
In vigore dal 19 lug 1927
In caso di inosservanza alle altre norme stabilite dal titolo I del presente regolamento e alle prescrizioni date dall'Associazione in base alle norme di detto titolo, sarà applicata l'ammenda da L. 10 a L. 2000 o l'arresto fino ad un mese. Nel caso di maggior gravità ed in quello di recidiva, l'ammenda o l'arresto possono essere applicati cumulativamente ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso di infortunio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-112