Art. 1

In vigore dal 19 lug 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V Atti dei Governo, registro 261, foglio 13. - Ferretti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo