Regolamento›Titolo III
Art. 114
In vigore dal 19 lug 1927
Coloro che in qualsiasi modo cerchino di impedire agli agenti tecnici dell'Associazione di visitare in ogni parte i locali in cui possano trovarsi apparecchi soggetti alle prescrizioni del regolamento, ovvero non ottemperino ad un ordine da costoro dato, per l'esercizio delle loro mansioni, saranno puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 o con l'arresto fino ad un mese. Le suddette sanzioni possono essere applicate cumulativamente.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-114