RegolamentoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 19 lug 1927
Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere dei Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, può stabilire per determinati tipi di apparecchi: a) l'esonero dall'applicazione di talune prescrizioni stabilite dal presente titolo e da tutte le verifiche di cui agli e seguenti (esonero totale); b) l'esonero dall'applicazione di talune prescrizioni stabilite dal presente titolo e di alcune delle verifiche di cui agli e seguenti (esonero parziale). Il decreto Ministeriale prescriverà le garanzie e le condizioni necessarie per il rilascio, da parte dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, della dichiarazione di esonero ai sensi degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-5

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