Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 19 lug 1927
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
.
Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni debbono applicarsi a tutti i generatori di vapore, recipienti di vapore, e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti le disposizioni stabilite dal presente titolo, fatta eccezione delle deroghe in esso previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-1