RegolamentoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1927
Agli effetti del presente regolamento si intendono: a) per generatori di vapore, i recipienti nei quali si trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella della atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori del recipiente stesso; b) per recipienti di vapore, gli apparecchi che ricevono e racchiudono vapore proveniente da generatori separati, nonché i recipienti sottoposti all'azione di gas o di vapori, o degli uni e degli altri insieme, sviluppantisi nell'interno di essi per l'azione del calore e per effetto di azioni chimiche, semprechè nella camera di elaborazione o sulle pareti che la circondano si eserciti una pressione superiore all'atmosferica; c) per recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, gli apparecchi che contengono gas compressi, liquefatti o soluzioni di gas dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nella atmosfera. Tali recipienti si distinguono in recipienti per il trasporto del gas ed in recipienti fissi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-05-12;824#art-r-2

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